Legge Gelli/Bianco e obbligo assicurazione per i professionisti sanitari, arrivano i decreti attuativi
Legge Gelli/Bianco e obbligo assicurazione per i professionisti sanitari, arrivano i decreti attuativi. Coviello (IGB): “Siamo pronti con lo scudo legale per tutelare professionisti e pazienti”.
Giovedì 6 luglio presentazione del progetto a Città della Scienza nell’ambito del “Laboratorio Sanità 20/30”.
Essere un buon medico, un buon infermiere o un professionista sanitario non mette al riparo da eventuali errori e danni provocati al paziente. Con l’entrata in vigore della Legge Gelli/Bianco è scattato l’obbligo per coloro che lavorano nelle professioni sanitarie di dotarsi di una assicurazione da responsabilità civile verso terzi. Con i decreti attuativi attualmente in fase di definitiva emanazione e che hanno avuto anche il via libera dal Consiglio di Stato arriveranno anche quelli che saranno i massimali minimi che dovranno essere assicurati dai professionisti del settore medico, a seconda delle attività professionali da essi svolte.
Qualche esempio: per gli esercenti la professione sanitaria in forma libero professionale che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, i massimali previsti sono minimo per sinistro € 1.000.000,00 e minimo per anno € 3.000.0000,00. Per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto le cifre sono raddoppiate: minimo per sinistro € 2.000.000,00 e minimo per anno € 6.000.000,00. Per tutti gli esercenti è previsto un periodo di retroattività di 10 anni, nonché un periodo di ultrattività di 10 anni in caso di cessazione definitiva dell’attività.
Per saperne di più, l’appuntamento è fissato per il prossimo 6 luglio, negli spazi di Città della Scienza, in occasione dell’evento “Laboratorio sanità 20/30”. Angelo Coviello, AD dell’azienda IGB, spiega come ha avuto l’intuizione dello scudo legale per tutelare, al tempo stesso, sia i professionisti che i pazienti.
“La pandemia da Coronavirus ci ha dimostrato quanto i medici, gli infermieri e tutti i professionisti dell’area sanitaria siano essenziali. Ma la loro bravura e dedizione non li difende da errori o da eventuali problemi. Al tempo stesso, trovarsi coinvolto in un caso di malasanità o di negligenza è quanto di più brutto possa accadere ad un paziente, vessato nel momento del bisogno più assoluto. Era necessario uno strumento che tutelasse entrambe le parti, alleggerendo il carico dalle spalle dei sanitari e risarcendo nel giusto modo chi si trova ad essere, suo malgrado, al centro del contenzioso”.
La Legge Gelli/Bianco, infatti, prevede che l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi diventi obbligatoria per i professionisti sanitari: il focus, secondo normativa, è posto principalmente sulla responsabilità in particolare in caso di colpa grave, ovvero quando viene accertata una negligenza, imperizia o imprudenza evidenti e censurabili. Al contrario, la responsabilità per altre tipologie di danni sarà a carico dell’ente sanitario. Una delle principali innovazioni contenute nell’articolo 10, comma 3, è l’obbligo per ogni professionista sanitario che operi in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di stipulare una polizza di assicurazione adeguata per la colpa grave, assumendosene personalmente i relativi costi.
Questo obbligo di legge diviene, in realtà, un efficace strumento di difesa del professionista, sia in caso di applicazione della rivalsa prevista all’art. 9 della Legge Gelli/Bianco, sia nella eventualità di azione diretta del soggetto danneggiato, contemplata all’art. 12 della norma summenzionata.
“La nostra soluzione – continua Coviello – prevede che per tutti gli operatori sanitari vi sia uno ‘Scudo Legale’ in grado di fornire copertura alle richieste di risarcimento: siano esse direttamente inoltrate dai pazienti danneggiati ovvero, in conseguenza di azioni di rivalsa effettuate dalla Struttura di appartenenza. Copre, inoltre, le spese legali alle quali l’operatore sanitario sia esposto in caso di contenzioso o di transazione, consentendo l’utilizzo dell’avvocato di propria fiducia”.